Successione, il passaggio del testimone in farmacia

Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, trattiamo un tema non a tutti gradito, quello della successione ereditaria. Ma il titolare avveduto deve affrontarlo per tempo, per evitare poi eventuali spiacevoli dissidi tra gli eredi. E, inoltre, si consideri che parlarne ha anche un fine scaramantico.

Vediamo quanto costa fiscalmente trasferire in tal modo ai propri cari l’azienda-farmacia e il restante patrimonio dell’imprenditore.

Vogliamo parlare di successione? Un po’ per scaramanzia, ma soprattutto per evitare eventuali contenziosi, giusto?

Paola Castelli

Un imprenditore avveduto non lascia mai le cose al caso. Anticipa in vita, tramite testamento olografo ovvero pubblico (è sempre bene farlo, tenendo presente che lo si può cambiare in qualsiasi momento), la propria successione. In questo modo si evitano -in un momento psicologicamente e affettivamente doloroso per gli eredi- eventuali discussioni. Un imprenditore lungimirante non deve fare lo struzzo, non deve pensare “perché fare testamento? I miei eredi oggi vanno tutti d’accordo”. Perché tale armonia potrebbe sì continuare, ma potrebbe anche cessare nel momento in cui viene a mancare il punto di equilibrio della famiglia. Pianificare in anticipo la propria successione è positivo, perché può sedare sin dall’origine eventuali conflitti tra coniuge, discendenti e ascendenti e i restanti pretenziosi.

Quindi, l’imprenditore potrebbe anche non fare testamento?

Sì, questo è possibile e in tal caso si parla di successione legittima, ma, per i motivi sopra esposti, è sconsigliabile anche perché cambiano le quote di ripartizione del patrimonio tra gli eredi, rendendo tutto più antipatico e, come vedremo tra poco, meno elastico:

SUCCESSIONE LEGITTIMA
Solo il coniuge1/1
Coniuge  e un figlio1/2 al coniuge  e 1/2 al figlio
Coniuge con due o più figli1/3 al coniuge  e 2/3 ai figli
Coniuge e ascendenti  o fratelli/sorelle2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
Solo un figlio1/1 al figlio
Più figli1/1 ripartito  in parti uguali
Solo ascendenti1/2 linea paterna 1/2 linea materna
Solo fratelli e sorelle1/1 ripartito  in parti uguali
La ripartizione tra eredi legittimi (in assenza di testamento)

Viceversa, in presenza di testamento, il testatore è più libero nel disporre del proprio patrimonio, se vuole lasciare qualcosa anche a soggetti terzi.

Qual è la prima cosa che il disponente deve fare nello stilare il proprio testamento?

Innanzitutto, se possibile, è bene che parli con i suoi futuri eredi per individuare, all’interno dei suoi beni, le preferenze di ciascuno: è inutile lasciare ad alcuni eredi beni che in realtà a loro non interessano, ma che interessano ad altri. Poi deve quantificare il patrimonio che cadrà in successione, patrimonio che, come vedremo nel prosieguo, sarà oggetto di tassazione (e, ahimè, oggi stiamo parlando delle due certezze della vita), per valutare se la suddivisione dei beni (stando ai loro valori al momento in cui viene stilato il testamento) sia effettivamente equa, proprio per evitare futuri dissapori.

Tutto il patrimonio che cade in successione viene tassato dal fisco?

Ai fini fiscali qualsiasi trasferimento mortis causa avente a oggetto beni, anche situati all’estero, e diritti (ivi inclusa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito nonché la costituzione di rendite e pensioni) sconta l’imposta sulle successioni.

Qualsiasi bene trasferito concorre a formare la base imponibile oggetto di tassazione: beni mobili, denaro, gioielli, che, salvo dettagliato inventario, si presumono pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, nonché beni immobili e diritti reali immobiliari, costituzione di rendite e pensioni, aziende e quote di partecipazione al capitale di società (quindi, anche l’azienda-farmacia), azioni, obbligazioni e altri titoli, crediti, eccetera.

Questo con alcune eccezioni: non rientrano nell’attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o liberamente stipulate dal de cuius, i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, i titoli di Stato ed equiparati, anche qualora gli stessi siano compresi in quote di fondi comuni di investimento.

La base imponibile dell’imposta sulle successioni è, quindi, data dalla somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi, al netto delle passività e degli oneri deducibili (spese mediche e funerarie). Dal momento che sono tassati anche i crediti, i rapporti bancari del defunto rimangono bloccati in attesa della dimostrazione all’istituto di credito dell’avvenuto pagamento dell’imposta di successione. La misura dell’imposta sulle successioni varia a seconda della linea e del grado di parentela, ovvero di affinità che intercorre tra il soggetto trasferente (de cuius) e gli aventi causa: si applicano, infatti, aliquote che vanno dal 4% all’8% e delle speciali franchigie (vedasi tabella).

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Imposta sulle successioni(*)Imposta ipotecaria(**)Imposta catastale(**)
Coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e discendenti)4% con una franchigia di € 1.000.000,00 per ogni beneficiario2% sul valore catastale degli immobili1% sul valore catastale degli immobili
Fratelli e sorelle6% con una franchigia di € 100.000,00 per ogni beneficiario2% sul valore catastale degli immobili1% sul valore catastale degli immobili
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado6% senza franchigia2% sul valore catastale degli immobili1% sul valore catastale degli immobili
Altri soggetti8% senza franchigia2% sul valore catastale degli immobili1% sul valore catastale degli immobili

(*) L’imposta si applica sul valore netto dell’asse ereditario. Si precisa, inoltre, che se il beneficiario del trasferimento per successione è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5.02.1992 n. 104, l’imposta di successione dovrà essere applicata solo sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che supera € 1.500.000.
(**) Le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione qualora oggetto del trasferimento mortis causa sia un immobile. Qualora almeno uno dei soggetti beneficiari della successione abbia i requisiti per fruire relativamente all’immobile oggetto di trasferimento mortis causa dei benefici prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (€ 200 ciascuna).

Il trasferimento per successione della farmacia ovvero delle quote di partecipazione di società titolare di farmacia/e è “baciato dalla fortuna” per due motivi. Il primo è che la norma attualmente vigente prevede che la base imponibile dell’imposta di successione non sia costituita dal valore di mercato della farmacia, ma soltanto dal relativo patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento. In pratica, a essere tassato è un ammontare pari alla differenza tra i valori di bilancio dei beni strumentali, delle rimanenze di magazzino, dei crediti e delle altre attività e il valore dei debiti e delle altre passività.

Potrebbe farci un esempio, per rendere il tutto più comprensibile?

Ipotizziamo il caso di un genitore che, come bene principale, ha la farmacia, che come eredi ha due figli e che desidera lasciare l’azienda a entrambi in parti tra loro uguali. Supponiamo, altresì, che la farmacia abbia un patrimonio netto contabile pari a 300.000 euro. Dal momento che il patrimonio netto contabile (300.000 euro) dell’azienda caduta in successione è inferiore alla franchigia applicabile (1.000.000 euro per ognuno dei beneficiari), la successione in tal caso è fiscalmente gratis.

Quanto sopra vale in linea generale, se il valore trasferito resta nel limite della franchigia. Se, invece, tale valore dovesse essere superiore (anche perché unito al valore di altri beni), volendo, la farmacia è “baciata dalla fortuna” per una seconda volta. Il trasferimento dell’azienda-farmacia ovvero delle partecipazioni societarie mortis causa, può, infatti, beneficiare dell’esenzione da imposta di successione, purché siano rispettate le seguenti condizioni richieste ex lege:

• il beneficiario deve essere un discendente del disponente (per esempio, il figlio) ovvero il coniuge;

• dalla data del trasferimento, dovrà proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per almeno cinque anni;

• contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, sarà necessaria apposita dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell’attività da parte del beneficiario.

Con riferimento alla farmacia o alla società titolare di farmacia/e, cosa deve fare il titolare avveduto affinché i propri eredi risparmino a livello fiscale qualche soldino?

Alla luce di quanto sopra, deve sempre controllarne il bilancio, soprattutto non avere a bilancio eccessi di liquidità, in modo da arrivare a un patrimonio netto contabile contenuto. 

Non ha nominato altre imposte famose, le imposte dirette: come giocano in tale eventualità con particolare riguardo alla farmacia?

Ai fini delle imposte sui redditi il trasferimento, per passaggio a miglior vita, della farmacia ai familiari è fiscalmente neutro, nel senso che non emerge alcuna plusvalenza tassata e la farmacia, ovvero la quota di partecipazione in società titolare di farmacia, è assunta dagli eredi agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al defunto, con la conseguenza che la plusvalenza latente sarà tassata se e quando l’erede o gli eredi decidessero di vendere a loro volta la farmacia ovvero le quote di partecipazione. 

E se il patrimonio da trasferire per successione dovesse includere anche molti immobili? Si può risparmiare qualcosa, franchigia permettendo?

Una volta individuati i beni immobili ambiti dai vari eredi, il mio consiglio per il disponente avveduto è di valutare una donazione in vita a tali soggetti della nuda proprietà. In conclusione, cari titolari, toccando debitamente ferro o, come si dice in Inghilterra, legno, penna alla mano! E, come sempre dulcis in fundo, con riferimento agli eredi pretenziosi, un ricordo: “Quando un testatore non vi ha lasciato niente, probabilmente vi voleva risparmiare le imposte di successione” (Peter Ustinov).

(Farma Mese n. 6/23, ©riproduzione riservata)

2023-06-22T09:46:30+02:00