I titolari, oltre al proprio lavoro, possono avere anche altre passioni come, per esempio, le opere d’arte, altri oggetti da collezione o le auto d’epoca. Alla luce delle novità in arrivo al riguardo, analizziamo con la nostra esperta, Paola Castelli, il regime fiscale applicabile a tali interessi che possono coinvolgere il tempo libero dei titolari.
Dottoressa Castelli, quali sono le novità in arrivo?
Le novità in arrivo sono orientate a chiarire il trattamento fiscale applicabile al mondo dell’arte e del collezionismo: chi abbraccia il mondo dell’arte per passione o come investimento, chi ha ereditato o ha ricevuto per donazione opere d’arte e/o oggetti da collezione deve chiedersi se i guadagni derivanti dall’eventuale successiva vendita di tali beni possano o meno essere oggetto di tassazione.
Il 16 marzo 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario volto a rilanciare l’Italia sul piano economico e sociale. Il provvedimento in arrivo opererà a 360° e riscriverà totalmente l’attuale sistema tributario italiano varato negli anni ‘70, introducendo, tra le varie modifiche, anche importanti novità nella tassazione delle plusvalenze (capital gain) realizzate a seguito della vendita di opere d’arte e altri oggetti da collezione. Le novità in arrivo potranno rappresentare un’importante opportunità anche per lo sviluppo del mondo dell’arte e del collezionismo, grazie al superamento di situazioni di incertezza sino a oggi esistenti anche nell’ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità.
La riforma dovrà essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge delega, prevista per il 1° gennaio 2024; dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi.
Qual è la normativa attualmente in vigore?
La normativa attualmente vigente individua tre figure chiave ai fini dell’eventuale tassazione: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il collezionista. La domanda da porsi è quale sia la linea di demarcazione tra tali soggetti.
Andando al sodo, il mercante d’arte è chi professionalmente e abitualmente esercita il commercio di opere d’arte al fine di trarne un profitto. Tale soggetto viene tassato ai fini delle imposte dirette in quanto imprenditore (reddito d’impresa) e ai fini iva ex articolo 4 Dpr 633/72. La fattispecie del mercante d’arte ha, quindi, una tassazione ben definita.
Passiamo ora ai titolari “appassionati”. In tal caso, per tornare al sodo, si inizia un po’ a camminare sulle uova. Le cose sono, infatti, più incerte quando una persona fisica, speculatore occasionale ovvero collezionista, rivende opere d’arte oppure oggetti da collezione, in quanto la normativa vigente non individua in maniera dettagliata i confini tra la speculazione occasionale e il puro collezionismo.
Nella pratica accade che anche al collezionista, che rivende opere per migliorare la propria collezione, ovvero perché non nutre più con esse la stessa empatia di quando le aveva acquistate, venga contestato dal fisco lo svolgimento di un’attività commerciale occasionale, tassabile ai fini delle imposte sui redditi in quanto produttiva di redditi diversi: gli eccessi -è bene sempre ricordarlo- non vanno mai bene, perché il nocciolo della questione risiede nell’abitualità con cui si coltivano le proprie passioni, abitualità (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6874, depositata l’8 marzo 2023 e articolo 55 del Tuir), che inquadrerebbe il soggetto operante quale mercante d’arte e, quindi, tassato come in precedenza descritto.
Come si può definire in tale campo il concetto di abitualità?
Per stabilire se sussista abitualità occorre esaminare i seguenti elementi significativi:
- numero delle transazioni effettuate con cadenza regolare;
- alienazione di opere di artisti di rilievo;
- importi elevati delle operazioni;
- quantitativo di soggetti con cui vengono intrattenuti i rapporti;
- varietà della tipologia di beni alienati.
Quindi non bisogna farsi prendere troppo dall’entusiasmo, ma seguire le proprie passioni nella giusta misura?
Sì, l’importante è avere sempre i piedi per terra, perché può capitare che anche un privato che vende opere d’arte possa essere considerato uno speculatore occasionale (tassato) in base alla finalità dell’acquisto e al lasso di tempo in cui ha posseduto il bene prima della sua rivendita. Il discrimine tra tassazione e non tassazione deriva da vari elementi e circostanze fattuali; sembra, ma non è chiarissimo, che, secondo la Corte di Cassazione, non vi sia tassazione qualora l’opera d’arte non sia stata acquistata, bensì ricevuta per donazione ovvero per successione.
Che fine faranno le eventuali plusvalenze?
L’articolo 5 del Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario prevede, in materia di redditi diversi, “l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti per la cessione, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo dalla tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché, per esempio, le plusvalenze realizzate sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione, è stata effettuata una permuta con altri oggetti o opere oppure il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame. Resta ferma la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni di detti oggetti e opere a familiari, qualora entro un ristretto lasso temporale questi ultimi li cedano a terzi. Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir”.
Pertanto, grazie alle novità in arrivo, sarà finalmente chiaro che la persona fisica, privato, che eredita oppure riceve per donazione (purché non si tratti di una donazione tra familiari simulata) delle opere d’arte o oggetti da collezione, potrà rivendere tali beni senza timore di essere tassato ai fini delle imposte dirette sulle plusvalenze realizzate. In tal caso, infatti, non è possibile ipotizzare un’attività commerciale, neanche occasionale, trattandosi di un’operazione di dismissione patrimoniale.
Saranno, altresì, individuate ulteriori fattispecie, oltre alla vendita di opere provenienti da successione e/o donazioni, ove non sussiste intento speculativo, quali la permuta di tali beni con altri oggetti o opere ovvero il conseguimento di un corrispettivo poi reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.
Il disegno di legge in commento riconosce l’attuale sussistenza di incertezze e dubbi interpretativi e la relativa relazione illustrativa stabilisce, infatti, che dovrà essere introdotta una specifica disciplina transitoria.
Come sempre, in conclusione, che cosa consiglia ai titolari che hanno passioni oltre alla propria professione?
Un’opera d’arte o, comunque sia, un oggetto da collezione appaga la vista dell’osservatore, ne apre la mente, ne arricchisce l’anima, contribuendo alla sua crescita culturale e personale. Come ha fatto l’architetto romano Vitruvio, e poi Leonardo Da Vinci, era proprio necessario trovare una “misura di tutte le cose”, una quadratura al regime fiscale applicabile al mondo dell’arte e, finalmente, la quadratura, con un po’ di pazienza -d’altronde la realizzazione di un’opera d’arte richiede sempre del tempo- è in arrivo (2024 o 2025).
La riforma fiscale consentirà di fare maggiore chiarezza, di godersi le proprie passioni stando in certi casi, fiscalmente parlando, più tranquilli, ma, nell’attesa di un quadro definitivo e ben fatto, una raccomandazione: è giusto seguire le proprie passioni, ma non fatevi prendere troppo la mano, fate sempre tutto con criterio.
(Farma Mese n. 7/23, ©riproduzione riservata)